Nota integrativa con dubbi sui contributi ricevuti da indicare

I soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.

(l’articolo 1, commi 125-bis, L. 124/2017)

Ma allora non dovrebbero essere esclusi dall’obbligo di disclosure in nota integrativa i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti)?

Se così fosse l’informativa delle garanzie pubbliche del Fondo centrale di garanzia per le PMI e di SACE non sarebbe richiesta, e tantomeno quella sulle recenti misure di sostegno avente carattere di generalità.

Eppure non tutti la pensano nello stesso modo… E allora?

Se sono indicate e non servono dovrebbe essere un male minore rispetto al non indicarle e ad avere poi una interpretazione non favorevole…

L’inosservanza dell’obbligo avrebbe come effetto potenziale per le imprese beneficiarie la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di deposito del bilancio.