Le procedure aziendali: base per la 231-01 e per gli Adeguati Assetti organizzativi amministrativi

Le procedure aziendali per la 231-01

Perché l’azienda possa separare il suo profilo di responsabilità da quello del singolo dipendente/dirigente che commette un illecito, è necessario che il funzionamento aziendale sia adeguatamente formalizzato in procedure interne che consentano di identificare a chi sono stati assegnati i diversi compiti e le responsabilità che caratterizzano la vita aziendale.

In assenza di chiarezza sulla suddivisione dei compiti aziendali (e la formalizzazione è un ausilio molto efficace alla chiarezza), risulta più complicato attribuire al singolo il non rispetto di una regola aziendale, e quindi conseguentemente permane la corresponsabilità “oggettiva dell’azienda”, con il conseguente rischio di applicazione all’azienda del sistema sanzionatorio della 231-01.

Nello studio e messa a punto di adeguate procedure aziendali, la parte più complessa è rappresentata dall’inserimento di adeguati punti di controllo, tali che offrano il rapporto più favorevole possibile tra l’efficacia del presidio medesimo e il costo della sua esecuzione.

Una buona procedura non deve far perdere tempo, e non deve contenere controlli superflui.

Le procedure aziendali come fondamenta dell’adeguato assetto organizzativo amministrativo previsto come requisito dal codice civile

Lo sviluppo di un organigramma, di procedure aziendali formalizzate contenenti le indicazioni delle deleghe e dei poteri conferiti, è un’attività funzionale anche al dotare l’azienda di un adeguato assetto organizzativo amministrativo, come previsto dal vigente art. 2086 del codice civile.

La necessità che l’impresa sia dotata di assetti organizzativi, amministrativi e contabili compete all’organo amministrativo (consiglio di Amministrazione o amministratore Unico), e dà origine a una serie di obblighi diversi: 1) la predisposizione degli assetti organizzativi; 2) la valutazione della loro adeguatezza; 3) il controllo.

L’assolvimento delle responsabilità di cui sopra, è sottoposta ad un sistema deterrente molto impattante che prevede che gli amministratori sono responsabili in solido per gli eventuali danni provocati alla società dal mancato adempimento dei propri doveri.

Art. 2086: L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.